1. Parità ed equità di trattamento tra Organismi Pubblici e Privati.

La Risoluzione del 29 novembre 2011, n. 113 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’attività di mediazione si qualifica come attività economica organizzata diretta alla prestazione di servizi. Il Provvedimento del Direttore Generale del Dipartimento degli Affari di Giustizia Civile del Ministero della Giustizia del 04 novembre 2010 approva i modelli di domanda di iscrizione al registro degli Organismi di Mediazione distinguendo tra Pubblici e Privati. In particolare gli Enti Pubblici costituiti dagli ordini professionali degli avvocati godono di specifiche agevolazioni che contribuiscono al finanziamento indiretto dell’attività di mediazione, gli stessi, diversamente dagli Organismi Privati, sono privi di oneri di tipo logistico, perché svolgono l’attività di mediazione dentro strutture pubbliche e di tipo contributivo, perché non sono obbligati, così come prevede lo stesso provvedimento del Direttore Generale, ad assumere personale per il funzionamento dell’organismo ma utilizzano personale attraverso distacco Inail. Ad aggravare tale divario nei confronti degli Organismi Privati, il D.M. 180/2010 all’art. 4 comma 2 lettera a), impone che gli stessi devono accreditare una sede differente almeno in un’altra provincia in cui opera la sede principale e pertanto sono obbligati ad assumersi ulteriori oneri per il mantenimento delle stesse. A questo punto, alla luce della risoluzione del 29 novembre 2011 dell’Agenzia delle Entrata, appurato che l’attività di mediazione si qualifica come una attività economica organizzata in forma di impresa e che la stessa non può considerarsi riconducibile tra le attività non commerciali di tipo pubblicistico, ci chiediamo come e quando il Ministero si occuperà di colmare il divario venutosi a creare e mettere fine a meccanismi che generano una non corretta concorrenza di mercato e danni economici a discapito degli organismi privati che non godono di tali benefici.

2. Avviare i controlli e le verifiche sugli accreditamenti

Il D.M. 145/2011 da facoltà, al Direttore Generale della Giustizia Civile, di avvalersi dell’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, ma allo stato attuale abbiamo la percezione che i controlli stentano a partire. Questa facoltà deve essere avviata nel più breve tempo possibile. Abbiamo la necessità di certezze e chiarezze che, grazie anche ai controlli, possono salvaguardare il lavoro e la dedizione di quegli Organismi che vogliono svolgere attività di mediazione nel massimo rispetto delle regole e della qualità. Abbiamo riscontrato diversi regolamenti di Organismi costituiti presso gli Ordini forensi che obbligano l’assistenza legale, contravvenendo alla libertà di avviare procedimenti senza l’ausilio di in avvocato. Abbiamo riscontrato che l’Organismo di Mediazione dell’Ordine di Napoli non accetta nuove istanze e non da alcuna spiegazione sulla sua inoperatività. Ci hanno segnalato che l’Organismo costituito presso l’Ordine degli Avvocati di Milano non ha neanche i modelli o copia del regolamento per avviare le mediazioni e che non accetta istanze se non è indicato il nome del legale. Sappiamo che molti Organismi presso gli Ordini forensi, non inviano le statistiche richieste mensilmente dall’ufficio Statistico del Ministero. Abbiamo segnalato al Ministero della Giustizia una serie di presunte irregolarità, come ad esempio l’esistenza di Enti di Formazione accreditati mediazione che effettuano corsi per mediatori on-line. Tutto ciò non ha sortito a nulla. La latitanza del Ministero sta contribuendo ad una continua denigrazione di questo istituto da parte dei detrattori, sta permettendo il proliferarsi di improvvisati e di “furbi”, sta concorrendo al boicottaggio messo in atto da una parte degli avvocati. Vogliamo risposte, vogliamo i controlli, vogliamo essere riconosciuti come qualificati e professionali.

3. Il potenziamento dell’Ufficio preposto alla gestione amministrativa degli Organismi

Con la circolare del 13 giugno 2011 il Direttore Generale degli Affari di Giustizia Civile chiarisce, sotto il profilo normativo, la soluzione che si ritiene di dovere applicare ai procedimenti amministrativi attraverso l’uso del silenzio assenso. L’utilizzo dei dispositivi normativi previsti dalla legge 241/90 in caso di silenzio assenso hanno generato una incontrollata ed incontrollabile mole di documentazione che giace negli uffici del Ministero. Allo stato attuale non si è in grado di quantificare quanti mediatori sono stati formati e quanti hanno richiesto l’accreditamento. Gli Organismi di Mediazione non sono in grado di verificare se il mediatore che richiede l’iscrizione ha già, attraverso un altro organismo, inviato al ministero le documentazioni necessarie all’accreditamento e dunque è costretto a duplicare ed inviare gli stessi medesimi documenti. Il Ministero di contro riceve, per uno stesso mediatore che ha richiesto l’iscrizione presso 5 organismi, un numero pari di modelli che contengono la stessa medesima documentazione e se a questo aggiungiamo che lo stesso mediatore nell’arco della sua attività ha la possibilità di richiedere la cancellazione da un organismo per iscriversi ad un altro, il numero di duplicati di documenti si moltiplica senza controllo. Il D.M. 145/2011 introduce un nuovo onere nei confronti degli organismi, gli stessi dovranno assicurare ai mediatori la partecipazione a 20 procedimenti di mediazione in due anni in forma di tirocinio assistito. Ma non essendoci un albo nazionale dei mediatori e non essendoci indicazioni su procedure e moduli da utilizzare, ogni Organismo sta approntando, alla buona, forme di certificazioni o libretti formativi. Le cose si complicano se il mediatore è iscritto a più Organismi, perché, non essendoci una conformità di moduli e procedure, non si sa chi, quando, come e cosa dovrà essere inviata al Ministero per ottemperare a quanto previsto dal D.M.

 

Una delegazione di Assomediazione composta dal Presidente Ferdinando Lombardo, dal Consigliere Pietro Lungaro e dal Coordinatore della Commissione Osservatorio sulla Formazione Riccardo Pellegrino è stata ricevuta oggi 20 marzo 2012 dal Sottosegretario di Stato alla Giustizia Saltavore Mazzamuto presso il Ministero della Giustizia.

Nell'incontro, durato circa un'ora, sono state trattate una serie di criticità legate a prassi e comportamenti che possono ledere l'istituto della mediazione. In particolare la primaria necessità di avviare controlli e verifiche sugli operatori interessati dalla mediazione.

Il Sottosegretario Mazzamuto ha chiesto l'invio di un dossier nel quale vengano riportati i dati e le segnalazioni sui comportamenti che possano ledere in qualunque modo l'intero istituto, in modo da presentarlo, con carattere di urgenza, al Ministro Severino.

 

 

Il prossimo 20 marzo dalle ore 09:00 alle ore 14:00 si terrà a Roma il Convegno organizzato dalla Unioncamere dal titolo ‘La mediazione civile e commerciale e i vantaggi per il sistema economico e produttivo‘.
Il convegno si terra presso la sede dell'Unioncamere, Sala Danilo Longhi, Piazza Sallustio n.21, Roma.

Il dibattito verterà sull'analisi delle probelmatiche. sui dubbi e sull'evoluzione che l'istituto della mediazione ha espresso nei due anni dall'entrata in vigore del D. Lgs. 28/2010.
Tra i relatori previsti, il ministro della Giustizia Paola Severino e il Capo dell'Ufficio Legislativo Augusta Iannini. Sul tema Il ruolo degli organismi pubblici e privati nella mediazione tra i relatori il Presidente di Assomediazione Ferdinando Lombardo in rappresentanza dei circa 100 Oranismi Privati che aderiscono all'associazione.

Sarebbe cosa gradita la partecipazione di un numero significativo di rappresentati degli Organismi Privati nostri associati al fine di dimostrare che esiste una forza che ha voglia di lavorare con il massimo impegno e alla ricerca continua della qualità.

Per iscriversi al convengo dovente inviare una comunicazione entro il 12 Marzo al seguente indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. o invare un fax al seguente numero 06.42010959.

 

 

Dall'impegno della nostra collega ed associata Angela Capolino e con il patrocinio di Assomediazione nasce il Comitato Scientifico CO.DA.NAT.

CO.DA.NAT. (Comitato Danni Natanti) si prefigge di creare una interazione tra le normative e le procedure peculiari in ambito marittimo e il D.Lgs 28/2010 nella specifica materia che tratta i risarcimento danni da circolazione natanti, e in particolare:

  1. intraprendere e coordinare la legge sulla mediazione con la specifica normativa marittima;
  2. studiare le possibili modalità applicative;
  3. interpellare e sollecitare, evantualmente, le istituzioni di riferimento;
  4. avanzare proposte alla Istituzioni per problematiche specifiche;
  5. elaborare dei programmi formativi in ambito della mediazione marittima;
  6. programmare giornate di Studio e Seminari
  7. proporre l'indizione di eventi scientifici e culturali;
  8. proporre la partecipazione ad attività scientifiche e culturali
  9. promuovere la realizzazione di pubblicazioni scientifiche

Sono membri del comitato:

 
Presidente

  • Prof. Vultaggio Mario, Preside del Corso di Laurea in Scienze Nautiche ed Aeronautiche della Facoltà di Scienze e Tecnologie dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, nonché Vicepresidente Istituto Italiano di Navigazione.

Membri interni:

  • Prof. Ing. Antonio Scamardella, docente settore Ingegneria navale dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope.
  • Prof. Silvio Magnosi, docente settore Ingegneria navale dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope.
  • Ing. Giosuè Grimaldi,   Presidente Istituto Italiano di Navigazione della sede di  Napoli e Amministratore della “Grimaldi Management”.  
  • Capitano Lungo Corso Graziano Borelli, Perito Navale  ed esperto dei  sinistri Marittimi (N.E.S. RINA). 
  • Capitano Lungo Corso Paolo Pignalosa,  Consulente e Formatore Sicurezza in Mare,  Perito Navale ed esperto di sinistri marittimi.  
  • Capitano Mario Esposito Perito Navale  ed esperto dei  sinistri Marittimi  
  • Dott. Angela Rosaria Capolino, Mediatore Professionista, promotore e responsabile dell’Organismo IL PA.CI.E RE., Dottore commercialista esperta in progetti d’impresa. 
  • Avv. Andreina Esposito, avvocato marittimista e amministrativista, patrocinante in Cassazione e Magistrature Superiori, titolare di studio legale in Napoli, specializzato in diritto marittimo e della navigazione. 
  • Avv. Mariamo Raimo, avvocato esperto marittimista e mediatore.
  • Avv. Fernando Ludione, avvocato esperto marittimista.

Membri esterni:

  • Dott. Paolo Pantani Funzionario Informatico P.A., già Docente di Innovazione Tecnologica  Federico II Facoltà di Ingegneria-Dipartimento di Progettazione Aeronautica, esperto di sviluppo locale,Presidente ABC Acli Beni Culturali
  • Dott. Mario Ruggieri praticante esperto marittimista e mediatore.
 

 

Riportiamo e pubblichiamo una e-mail pervenutaci dalla nostra collega Grazia Buoninconti

"Cari amici
E’ sempre più frequente ricevere fax, mail, raccomandate, del tenore di quella che Vi allego.
Ritengo che, allo stato, questa situazione stia diventando insostenibile, in quanto con tali espedienti, le Aziende pubbliche tentano di eludere la mediazione con l’utilizzo di sistemi non sempre afferenti alla vigente normativa.
Ora basta!
Abbiamo deciso, in uno con Vincenzo Ferrò, Presidente di ADR Concilmed, di tentare di porre un argine al dilagare di tali tattiche ostruzionistiche; se un convenuto ha da eccepire qualcosa, venga a dirlo in mediazione, l’unica sede deputata a prospettare i propri interessi, i propri bisogni, i propri diritti.
Vi allego copia della missiva ricevuta da un’Azienda pubblica (oscurando i dati sensibili) e la risposta fornita dal nostro Presidente alla medesima, sollecitando in ognuno di voi un confronto ampio e costruttivo in merito all’iniziativa da noi intrapresa e sperando che la stessa possa essere condivisa ad ampio spettro.
Resto in attesa di Vostre osservazioni e suggerimenti in merito, autorizzando Ferdinando e Tommaso a pubblicare quanto sopra sulla bacheca di facebook nonché sul Sito Istituzionale di Assomediazione, qualora lo ritengano opportuno.

Grazie
Grazia Buoninconti"


Allegato 1: Segnalazione - Azioni da intraprendere.pdf

 

Giorno 21/02/2012 abbiamo presentato, presso la Corte Costituzionale, l'opposizione al ricorso di incostituzionalità sollevato con ordinanza del Giudice di Pace di Catanzaro del 01.09.2011, Reg. Ord. Corte Cost. n. 2/2012, in G.U. n. 5 del 01.02.2012. Ma le novità non finiscono mai... Ieri è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il nuovo procedimento (reg. ord. 19/12) sempre del GdP di Catanzaro, al quale ci dovremmo nuovamente costituire, inoltre, è arrivato un altro rinvio dal GdP di Recco che sarà in G.U. crediamo tra 15 gg. Dunque, se non ci sono altre sorprese la fissazione della discussione potrebbe avvenire tra fine aprile o gli inizi di maggio.
Approfitto di questa occasione per ringraziare il nostro consigliere Francesco Franzese, che sta curando tutti gli aspetti legali è rappresenta il nostro Avvocato di parte nei vari procedimenti insieme all'Avvocato Teodoro Russo.

Il Presidente di Assomediazione
Ferdinando Lombardo

 

ASSOMEDIAZIONE, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, è intervenuta nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, co. 1, primo, secondo e terzo periodo, nonché dell’art.16, co. 1, del D. Lgs. 4.3.2010, n.28, entrambi per contrasto con gli artt. 24 e 77, in relazione all’art.60, lett. c) e n) della L. 18.6.2009, n. 69, sollevato con Ordinanza n. 268 del 12.4.2011 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sez. I. 
L’Associazione, rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Francesco Franzese e Teodoro Russo, a seguito della pubblicazione dell’ordinanza in G.U. del 28.12.2011, n.54, in attuazione dell’art. 3 dello Statuto Sociale, ha deciso di intervenire ad opponendum nel giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale per tutelare gli interessi dei propri associati e difendere e salvaguardare la normativa generale e regolamentare, italiana e dell’Unione Europea, disciplinante la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
Con l’atto di intervento volontario depositato il 17 gennaio, gli avv.ti Francesco Franzese e Teodoro Russo, ai fini dell’ammissibilità dell’intervento, hanno sottolineato l’interesse ad agire dell’Associazione costituita tra Organismi di Mediazione ed Enti di Formazione privati istituiti a norma del D. Lgs.  n. 28/2010 e del D.M. n. 180/2010 ed iscritti nei corrispondenti Registri ed Elenchi presso il Ministero della Giustizia, in quanto portatrice di apprezzabili interessi collettivi della categoria e di interessi propri. Assomediazione –è sostenuto nelle deduzioni depositate- è legittimata a difendere in sede giurisdizionale gli interessi della categoria nel suo complesso a tutela della professione ogniqualvolta si tratti di perseguire, comunque, il conseguimento di vantaggi giuridicamente riferibili alla sfera della categoria stessa e la tutela dei diritti e degli interessi legittimi di questa e propri.  Dalla eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme sottoposte al vaglio della Corte, è indubbio che gli Organismi di Mediazione e gli Enti di Formazione per la Mediazione ne trarrebbero evidenti e comprensibili conseguenze negative.
Nel merito, la supposta violazione degli artt. 24 e 77 della Costituzione, così come sollevata nell’ordinanza del TAR-Lazio, per Assomediazione è da ritenersi priva di fondamento. 
L’esame della legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, e dell’art. 60 (Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali), in particolare, infatti, rileva che il Governo si è attenuto alla delega, rispettando i principi fissati ed i criteri direttivi. Diversamente da quanto ritenuto dal Giudice a quo, che ha fatto proprie parte delle argomentazioni di cui ai ricorsi riuniti nn. 10937/2010 e 11235/2010, non appare alcun contrasto, né tantomeno rilevante e non manifestamente infondato, dell’art. 5, co.1, primo, secondo e terzo periodo, nonché dell’art. 16, co. 1, del d. lgs. 4.3.2010 n.28, con gli artt. 24 e 77 della Costituzione,  in relazione al suindicato art. 60, lett. c) e n) della l. 18.6.2009 n. 69.
L’affermazione, infatti, che nella legge delega manchi qualsiasi indicazione che possa legittimare la scelta della mediazione obbligatoria (rectius: quale condizione di procedibilità) per le materie elencate nell’art.5, comma 1, del d. lgs. n. 28/2010, appare fuorviante.  La ratio della normativa in esame non può essere separata dalle esigenze sociali che la stessa dovrà soddisfare e dalla logica complessiva ispiratrice, senza esasperare il dato letterale a scapito dello scopo della legge.  L’Italia era vincolata ad adottare una regolamentazione generalizzata del fenomeno conciliativo dal confronto con l’esperienza europea.  Il “Libro verde relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale” e la Direttiva comunitaria n. 2008/52/CE, hanno ispirato il legislatore delegante, prima, e quello delegato, poi.  Ed a nulla varrebbe eventualmente rilevare che la normativa comunitaria attiene a controversie transfrontaliere, perché nelle scelte specifiche del decreto delegato è forte e palese la volontà di dare al diritto nazionale la stessa impronta che la citata direttiva aveva previsto per le controversie transnazionali.  Tra il d. lgs. n. 28/2010 e la Direttiva 2008/52/CE, vi è continuità e coerenza.
Quanto alla sollevata questione di costituzionalità dell’art. 5 (Condizione di procedibilità e rapporti con il processo), comma  1, primo, secondo e terzo periodo, si rileva che il preventivo esperimento del procedimento di mediazione prima di adire l’autorità giudiziaria è in perfetta sintonia con quanto previsto dalla legge delega.
La Relazione illustrativa al d. lgs. n. 28/2010, proprio con riferimento all’art. 5, evidenzia che la normativa pone l’accento sulla mediazione facilitativa, ossia una forma di mediazione nella quale il mediatore non è, a differenza del giudice, vincolato strettamente al principio della domanda e può trovare soluzioni della controversia che guardano al complessivo rapporto tra le parti consentendo loro una ridefinizione delle relazioni intersoggettive in prospettiva futura.
La censura mossa dal Giudice a quo, allorquando ritiene il tema non rientrante nell’ambito di libertà, ovvero nell’area di discrezionalità connessa alla legislazione delegata, non costituendo esso né mero sviluppo delle scelte effettuate in sede di delega né una fisiologica attività di riempimento o di coordinamento normativo, anche in caso di recepimento della direttiva comunitaria n. 2008/52/CE, appare non appropriata. 
Il legislatore delegante, infatti, con l’art. 60 della legge n. 69/2009, ha fatto esplicito riferimento al rispetto ed alla coerenza dei decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in materia civile e commerciale, sia con la normativa comunitaria sia con i principi ed i criteri individuati nel comma 3 (comma 2, art. 60 legge citata). Nel richiamato comma 3, individuando i principi ed i criteri direttivi ai quali il Governo si sarebbe dovuto attenere nell’esercizio della delega, tra gli altri, ha disposto di “prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l’accesso alla giustizia” (art. 60, comma 3, lett. a), legge citata) e di “disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria […]” (art. 60, comma 3, lett. c), legge citata).
Come ha insegnato la Corte Costituzionale << il giudizio di conformità della norma delegata alla norma delegante […] si esplica attraverso il confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli: l’uno, relativo alle norme che determinano l’oggetto, i principi e i criteri direttivi indicati dalla delega, tenendo conto del complessivo contesto di norme in cui si collocano e individuano le ragioni e le finalità poste a fondamento della legge di delegazione; l’altro, relativo alle norme poste dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i principi e criteri direttivi della delega >> (Corte Cost., 17 ottobre 2000, n. 425).
Inoltre, nelle more dell’attesa pronuncia della Corte Costituzionale, il Parlamento Europeo ha adottato la Risoluzione 13 settembre 2011 sull’attuazione della Direttiva sulla Mediazione negli Stati membri riconoscendo, tra l’altro, che l’art.5, paragrafo 2, della Direttiva, consente agli Stati membri di rendere obbligatorio il ricorso alla mediazione o di sottoporlo a incentivi o a sanzioni, sia prima che dopo l’inizio della procedura giudiziaria, a condizione che ciò non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario (punto 5 Risoluzione); e che nel sistema giuridico italiano la mediazione obbligatoria sembra raggiungere l’obiettivo di diminuire la congestione nei tribunali (punto 10 Risoluzione).
L’aver reso obbligatorio il ricorso alla mediazione quale condizione di procedibilità per le materie individuate nell’art. 5, comma 1, d. lgs. n. 28/2010, prevedendo incentivi e sanzioni, e senza precludere l'accesso alla giustizia (comma 3, lett. a) e c), citato articolo e legge), dunque, non viola i principi e i criteri direttivi della delega; il chiaro riferimento alla normativa comunitaria effettuato dall’art. 60 della legge delega e la previsione consentita dall’articolo 5, paragrafo 2, della normativa comunitaria (Direttiva 2008/52/CE), concorrono a consentire una valutazione positiva di costituzionalità della previsione.
E’ orientamento consolidato del Giudice delle leggi che imporre l’obbligatorietà di un rimedio stragiudiziale di soluzione del contenzioso (tentativo di conciliazione) non contrasta con i principi costituzionali, a condizione che ciò non impedisca o renda eccessivamente difficoltoso l’accesso alla giustizia.  L’art. 24 Costit., secondo il costante insegnamento della Corte, non impone che il cittadino possa conseguire la tutela giurisdizionale sempre allo stesso modo e con i medesimi effetti, e non vieta, quindi, che la legge possa subordinare l’esercizio dei diritti a controlli o condizioni, purché non vengano imposti oneri o prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell’attività processuale (Corte Cost., 21 gennaio 1988, n. 73; 13 aprile 1977, n.63; ed anche, sul punto, Corte di Giustizia CE, IV, 18 marzo 2010).
L’obbligatorietà del tentativo di conciliazione è immune da sospetti di illegittimità costituzionale qualora esso sia imposto come “condizione di procedibilità” della domanda giudiziale, piuttosto che come “condizione di proponibilità”.  La misura della “condizione di procedibilità”, infatti, non impedisce o limita oltremodo l’accesso alla giurisdizione, limitandosi a differirne l’esperimento.  La disposizione della “improcedibilità” è cosa ben diversa “dall’improponibilità”, la quale, diversamente, avrebbe sì potuto rivelarsi incostituzionale. Difatti, con la prescrizione dell’improcedibilità il legislatore delegato ha soltanto “ritardato” (peraltro, “in misura ragionevole”, per un breve periodo, non superiore a 4 mesi) il ricorso al Giudice, ma non lo ha escluso né impedito, né irreversibilmente pregiudicato, per cui tale norma non è in contrasto col dettato costituzionale.
La Relazione illustrativa al d. lgs. n. 28/2010 chiarisce, con riferimento all’art. 5, comma 1, del richiamato d. lgs., la configurazione, rispetto ad alcune materie, della mediazione come condizione di procedibilità, << ha seguito lo schema già sperimentato nelle controversie di lavoro, agli articoli 410 ss. c.p.c., o nelle controversie agrarie, ai sensi dell’art. 46 legge 3 maggio 1982, n. 203; e che rispetto al modello del processo del lavoro, si è preferito non prevedere la sospensione del processo, ma un suo semplice differimento, atteso lo sfavore che il legislatore degli ultimi anni rivolge verso l’istituto della sospensione >>. 
La Corte Costituzionale, inoltre, ha più volte giudicato legittimo anche il perseguimento di finalità deflattive, realizzato attraverso il meccanismo della condizione di procedibilità (Corte Cost. 13 luglio 2000, n. 276; 4 marzo 1992, n. 82; 19 dicembre 2006, n. 436, in relazione al giusto processo).
Non si può ravvisare, dunque, alcuna violazione dell’art. 24 della Costituzione perchè non si è realizzata nessuna violazione del diritto di difesa dei cittadini, che non può essere inteso come mero accesso al processo ma che va concepito, invece, come diritto ad ottenere una sentenza che riconosca e tuteli la situazione giuridica di chi ha ragione in tempi certi e definiti, mentre, allo stato, la situazione del sistema è tale che, apparentemente resa libera la fase di ingresso al giudizio ma irrisolti tutti i problemi relativi alle ulteriori fasi, rappresenta solo un’utopia.
Peraltro, vale la pena evidenziare che il principio sancito dall’art. 24 della Costituzione è garantito anche dalle ulteriori disposizioni degli artt.: a) 17, comma 5, d. lgs. n. 28/2010 (quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art. 5, comma 1, non è dovuta alcuna indennità all’organismo dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 76 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115);
b) 17, comma 2, citato d. lgs. (tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura);
c) 17, comma 3, citato d. lgs. (il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente);
d) 20, citato d. lgs. (credito di imposta);
e) nonché dalle riduzioni delle spese di mediazione previste dall’art. 16, comma 4, lett. d), D.M. n. 180/2010, come sostituita dall’art. 5, comma 1, lett. b), D.M. 6 luglio 2011, n. 145, nelle materie di cui all’art. 5, comma 1, d. lgs. n. 28/2010; con le quali tutte, pure, la norma in esame va coordinata.
Ne deriva che l’art. 5, comma 1, primo periodo, secondo periodo e terzo periodo, non viola i principi né dell’art. 24 Cost né dell’art. 77 Cost.
La validità sotto il profilo costituzionale dell’istituto della mediazione è confermata anche dalla emanazione, da parte del nuovo Governo, dell’art. 12 del d. l. 22 dicembre 2011, n. 212.
Per quanto attiene alla sollevata questione di incostituzionalità dell’art. 16, comma 1, del d. lgs. n. 28/2010 (Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori ) nella parte in cui  sancisce che “Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di  serietà ed efficienza,  sono  abilitati  a  costituire  organismi  deputati,  su istanza  della  parte  interessata,  a  gestire  il procedimento  di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente  decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro”, si evidenzia che la stessa è priva di fondamento, sia rispetto all’art. 24 che all’art. 77 della Costituzione.
Il Giudice a quo ha affermato che la disposizione in esame non garantisce, mediante una adeguata conformazione della figura del mediatore, che i privati non subiscano irreversibili pregiudizi derivanti dalla non coincidenza degli elementi loro offerti in valutazione per assentire o rifiutare l’accordo conciliativo, rispetto a quelli suscettibili, nel prosieguo, di essere evocati in giudizio.  Da tale argomentazione ne ha fatto discendere un possibile contrasto con l’art. 24 della Costituzione dell’art. 16, comma 1, del d. lgs. n. 28/2010, laddove dispone che abilitati a costituire organismi deputati a gestire il procedimento di mediazione sono gli enti pubblici e privati, che diano garanzie di <<serietà ed efficienza>>.
Il ragionamento non sembra, però, cogliere nel segno, posto che la critica mossa non pare pertinente, o comunque tale da adombrare, sulla norma esaminata (art. 16, comma 1), una rilevante e non manifestamente infondata questione di legittimità costituzionale.
Occorre anzitutto mettere in evidenza che gli organismi che discendono dall’applicazione del d. lgs.  n. 28/2010 non hanno lo scopo di rendere giustizia, nel senso di decidere la controversia con efficacia di giudicato tra le parti, bensì quello di conciliare le parti. La mediazione non è un processo; il mediatore non decide una causa ma gestisce un conflitto tentando di risolverlo con la partecipazione attiva dei soggetti in lite; oggetto della mediazione non sono diritti ma interessi; la mediazione ha lo scopo di favorire l’incontro delle volontà delle parti.  E ciò non è di certo in contrasto con quanto dispone la legge delega n. 69/2009 che ha prescritto di “prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti”, perchè questi due requisiti devono essere raccordati con lo scopo prefisso, che non è quello indicato dai ricorrenti dinanzi al Giudice a quo.  Tra mediazione e giudizio vi sono profonde differenze.     L’organismo di mediazione realizza in pieno il principio di sussidiarietà “orizzontale” previsto dall’art. 118 Cost., perchè si colloca, nella tutela degli interessi generali, tra lo Stato ed i privati cittadini.
Solo comprendendo queste distinzioni è possibile addivenire ad una risposta (nel senso della infondatezza della sollevata eccezione di incostituzionalità della norma in esame).  La tutela dei diritti di difesa, infatti,  troverà la piena e giusta protezione nella eventuale fase successiva a quella del tentativo di mediazione, ossia quella giudiziaria, ove si andrà a discutere dei diritti.
Ne deriva da ciò, che in rapporto a quello che è lo scopo che si è prefisso il legislatore con la costituzione degli organismi di mediazione, e alle competenze a questi attribuite, ben può ritenersi che “le garanzie di serietà ed efficienza” degli enti pubblici e privati siano più che adeguate e sufficienti, e, pertanto, non vi è alcuna violazione né dell’art. 24, né dell’art. 77 della Costituzione.

 

 

Intesa e dialogo sulla mediazione, è quanto emerso durante il workshop organizzato dal Consiglio Nazionale Forense dal titolo: "L'avvocato nella Mediazione".

Assomediazione ha avuto il piacere dialogare costruttivamente con l'Avv. Fabio Florio Consigliere Coordinatore della Commissione Interna per lo Studio e la Riforma della Conciliazione e della Mediazione del Consiglio Nazionale Forense.

Alla luce di questi interventi è emersa la necessità di costituire, di concerto con il CNF, un tavolo di coordinamento con tutti i protagonisti della mediazione (Ministero, Organismi  pubblici e privati) al fine di diffondere gli strumenti ADR  valorizzandone  i principi  qualitativi ed etici.  

A margine degli interventi il Presidente di Assomediazione chiede maggiore vigilanza e determinazione da parte degli uffici deputati al controllo degli Organismi di Mediazione.  

 

Assomediazione Padiglione 1 "La Legge" n. A2

 

 

Assomediazione parteciperà al Salone della Giustizia che si terrà a Roma dal 1 al 4 dicembre 2011

Il Salone rappresenta un luogo fisico di aggregazione tra le varie istituzioni che si occupano di Giustizia in Italia. Sarà il Guardasigilli Francesco Nitto Palma a inaugurare il terzo Salone della Giustizia che sarà ospitato nei padiglioni della Nuova Fiera di Roma. La manifestazione è posta sotto l’Alto patronato del Presidente della Repubblica.

Assomediazione è lieta di invitare presso il proprio stand ubicato al Padiglione 1 "La Legge" al numero B2 chiunque abbia interesse a conoscere la realtà della nostra associazione formata da Organismi di Mediazione ed Enti di Formazione per la Mediazione che si impegnano costantemente per offrire professionalità, competenze e attenzione in campo di Mediazione Civile. L'occasione servirà anche da promozione dell'istituto della Mediazione Civile  a diffondere la sua cultura e informare il cittadino sui vantaggi e le potenzialità di utilizzare un sistema alternativo per dirimere una controversia civile.

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